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lunedì 15 settembre 2014 Tutti i condomini concorrono alle spese di riparazione della terrazza a livello

Con sentenza 25/08/2014 n° 18164, la Corte di Cassazione Civile, sez. III, ha statuito che le terrazze a livello, anche se attribuite in uso esclusivo, sono trattate al pari del lastrico solare ex art. 1126 del Codice civile.
Pertanto alle spese per la riparazione o la ricostruzione delle terrazze a livello, avendo esse la funzione di copertura del fabbricato, concorrono tutti i condomini in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Richiamando una sentenza della stessa Corte, la 3672 del 1997, aggiungeva anche che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c.
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